Chi gestisce saldatura, molatura, verniciatura o altre lavorazioni che generano inquinanti aerodispersi si muove all’interno di un quadro normativo articolato su tre livelli: la tutela della salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/08), la tutela dell’ambiente esterno (D.Lgs. 152/06) e le norme tecniche volontarie (EN, ISO, UNI) che definiscono il “come fare” riconosciuto come stato dell’arte. Questo capitolo mette ordine tra i tre livelli e fornisce a RSPP, HSE manager e titolari d’azienda una mappa operativa: quali articoli di legge impongono cosa, quali valori limite vanno rispettati e quali norme tecniche guidano la scelta e la verifica dei sistemi di aspirazione e filtrazione.
Un principio attraversa tutto il quadro normativo ed è bene enunciarlo subito: la gerarchia delle misure di prevenzione. Prima si elimina o si sostituisce l’agente pericoloso; se non è possibile, si interviene alla fonte con sistemi di aspirazione localizzata; solo in ultima istanza si ricorre ai dispositivi di protezione individuale. Non è una buona pratica facoltativa: è un obbligo di legge, come vedremo all’Art. 225 del Testo Unico.

Il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) è il riferimento centrale per chiunque abbia in azienda lavorazioni che liberano polveri, fumi, nebbie, gas o vapori. Il Capo I (Art. 221-232) si applica a tutti gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, siano essi utilizzati intenzionalmente o generati dal processo, come i fumi di saldatura o le polveri di molatura.
L’Art. 222 distingue il pericolo (la proprietà intrinseca di un agente chimico di produrre effetti nocivi) dal rischio (la probabilità che il potenziale nocivo si concretizzi nelle condizioni reali di utilizzo o esposizione). È una distinzione operativa fondamentale: la stessa lega metallica può generare rischi molto diversi a seconda del processo, della postazione e — soprattutto — della presenza o meno di un’efficace aspirazione localizzata.
Il datore di lavoro deve valutare preliminarmente la presenza di agenti chimici pericolosi e determinare il livello di rischio, considerando proprietà pericolose, quantità, modalità e frequenza d’uso, valori limite di esposizione professionale e misure preventive già adottate. La valutazione confluisce nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e determina se il rischio è “irrilevante per la salute” oppure se scattano gli obblighi rafforzati: misurazioni periodiche dell’esposizione, sorveglianza sanitaria, formazione specifica.
È l’articolo chiave per chi si occupa di qualità dell’aria. Quando la valutazione dimostra che il rischio non è irrilevante, l’Art. 225 impone al datore di lavoro di applicare, nell’ordine: progettazione di processi e controlli tecnici appropriati; misure organizzative e di protezione collettiva alla fonte del rischio — ed è qui che la legge cita espressamente “un’adeguata aspirazione localizzata” — e, solo in subordine, le misure di protezione individuale. In altre parole: dove un inquinante viene generato, la prima risposta tecnica prevista dalla legge è catturarlo alla fonte con un sistema di aspirazione adeguato, non consegnare una maschera all’operatore.
Cosa rischia chi non adempie: la violazione degli obblighi di cui agli Art. 223-225 espone il datore di lavoro a sanzioni da 2.740 a 7.014 euro e all’arresto da tre a sei mesi (Art. 262 D.Lgs. 81/08). In caso di malattia professionale accertata si aggiungono le conseguenze civili e la rivalsa INAIL. La mancanza di un sistema di aspirazione localizzata dove la valutazione del rischio lo richiede è uno dei rilievi più frequenti negli accessi ispettivi di ASL/ATS e Ispettorato del Lavoro.
Il Capo II impone obblighi più severi quando in azienda sono presenti agenti classificati cancerogeni o mutageni. Il tema riguarda da vicino il mondo della saldatura: nel 2018 la IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) ha classificato i fumi di saldatura nel Gruppo 1, cioè cancerogeni certi per l’uomo — tutti i fumi di saldatura, non solo quelli da acciai inossidabili contenenti cromo esavalente e nichel.
Le conseguenze pratiche sono rilevanti. Per gli agenti cancerogeni la logica del “rischio irrilevante” non esiste: il datore di lavoro deve anzitutto valutare la possibilità di sostituzione, quindi ricorrere a cicli chiusi e, ove non possibile, ridurre l’esposizione al livello più basso tecnicamente possibile (Art. 235). Ciò significa che un sistema di captazione efficiente non è più solo una misura tra le altre: è lo strumento con cui si dimostra di aver minimizzato l’esposizione. Completano il quadro il registro degli esposti (Art. 243), la sorveglianza sanitaria rafforzata e la formazione specifica.
Su come applicare questi principi ai singoli processi di saldatura — composizione dei fumi per procedimento, classi di filtrazione W1/W2/W3 secondo ISO 21904, portate minime — rimandiamo al Capitolo 4 di questa Wiki.
Se il D.Lgs. 81/08 protegge chi lavora dentro il capannone, il D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale) disciplina ciò che dal capannone esce. La Parte V regola le emissioni in atmosfera: quando un sistema di aspirazione convoglia gli inquinanti verso un camino di espulsione, l’azienda ha in generale bisogno di un’autorizzazione — ordinaria (Art. 269) o in via generale (Art. 272) per le attività cosiddette “in deroga”, tipicamente tramite AUA. Vale una distinzione pratica importante: i sistemi a ricircolo, che reimmettono in ambiente di lavoro l’aria depurata, non generano un’emissione in atmosfera e in generale non richiedono autorizzazione ambientale; l’espulsione all’esterno sì.
Autorizzazioni, limiti al camino (per esempio 10 mg/Nm³ di polveri e 0,1 mg/Nm³ di metalli nelle autorizzazioni generali lombarde), requisiti dei punti di prelievo e gestione dei guasti sono trattati in dettaglio nel Capitolo 3, interamente dedicato alle emissioni in atmosfera.
Come si stabilisce se l’aria che respirano gli operatori è “abbastanza pulita”? Il riferimento sono i valori limite di esposizione professionale: concentrazioni medie ponderate sul turno di lavoro (8 ore) che non dovrebbero essere superate. In Italia i VLEP vincolanti sono elencati nell’Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 per gli agenti chimici e nell’Allegato XLIII per cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione; entrambi gli allegati sono stati integralmente sostituiti dal D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135, che ha recepito la direttiva (UE) 2022/431 estendendo la tutela ai reprotossici. La lista più completa a livello internazionale resta però quella dei TLV (Threshold Limit Values) pubblicata e aggiornata ogni anno dall’ACGIH americana: circa 760 sostanze, con valori basati esclusivamente su considerazioni di salute. Nella pratica dell’igiene industriale i TLV ACGIH sono spesso più severi dei limiti europei e vengono utilizzati come riferimento di buona tecnica nella valutazione del rischio, con le modalità di confronto statistico previste dalla norma EN 689.
La tabella riporta, a titolo orientativo, i valori per gli inquinanti più comuni nelle lavorazioni metalmeccaniche. I valori sono soggetti ad aggiornamento periodico e diverse misure transitorie sono scadute tra il 2025 e il 2026: prima di utilizzarli nel DVR verificare sempre l’edizione vigente degli Allegati XXXVIII e XLIII e del booklet ACGIH. La tabella completa dei soli valori cogenti in Italia è nel Cap. 16, sez. 16.3.
| Inquinante | VLEP Italia (All. XXXVIII/XLIII) | TLV-TWA ACGIH (indicativo) | Lavorazioni tipiche |
|---|---|---|---|
| Polveri inalabili non classificate | non fissato | 10 mg/m³ (inalabile) – 3 mg/m³ (respirabile) | molatura, carteggiatura |
| Fumi di saldatura (particolato) | non fissato come tale: si valutano i singoli componenti | valutazione per singoli componenti | saldatura ad arco |
| Manganese e composti | 0,2 mg/m³ (inalabile) – 0,05 mg/m³ (respirabile) | 0,1 mg/m³ (inalabile) – 0,02 mg/m³ (respirabile) | saldatura acciai al carbonio |
| Cromo VI | 0,005 mg/m³ (All. XLIII) | 0,0002 mg/m³ | saldatura inox, cromatura |
| Nichel (composti) | 0,01 mg/m³ respirabile – 0,05 mg/m³ inalabile | 0,1-0,2 mg/m³ secondo specie | saldatura inox, riporti |
| Cadmio e composti | 0,001 mg/m³ inalabile (transitorio 0,004 fino all’11/07/2027) | 0,01 mg/m³ (respirabile) | brasatura leghe Ag-Cd |
| Silice cristallina respirabile | 0,1 mg/m³ (All. XLIII) | 0,025 mg/m³ (quarzo) | lapidei, fonderia, sabbiatura |
| Piombo inorganico | 0,15 mg/m³ (All. XLIII) | 0,05 mg/m³ (inalabile) | leghe Sn/Pb, rimozione vernici |
| Monossido di carbonio | 23 mg/m³ (20 ppm) | 29 mg/m³ (25 ppm) | gas di scarico, saldatura MAG |
| Biossido di azoto | 0,96 mg/m³ (0,5 ppm) | 0,2 ppm | gas di scarico diesel, taglio plasma |
| Stirene | nessun VLEP italiano | 10 ppm (IARC Gruppo 2A) | vetroresina, verniciatura |
Nota operativa: il confronto tra misurazioni e valori limite non si improvvisa. La norma EN 689 definisce la strategia di campionamento e i criteri statistici (incluso il metodo semplificato dell’Appendice C) con cui stabilire la conformità al valore limite. È il riferimento che ASL e consulenti di igiene industriale si aspettano di trovare applicato nel DVR.
Diverse misure transitorie sono scadute nel 2025-2026. Chi lavora su una tabella stampata prima del 2025 sta con ogni probabilità usando valori superati. Il cromo VI è passato a 0,005 mg/m³ per tutti il 17 gennaio 2025, con la scadenza del valore agevolato di 0,025 mg/m³ che valeva per saldatura, taglio al plasma e processi analoghi che producono fumi. Il nichel è sceso a 0,01 mg/m³ sulla frazione respirabile e 0,05 sulla inalabile dal 18 gennaio 2025, al posto del precedente 0,1 mg/m³. Il benzene è a 0,2 ppm dal 5 aprile 2026.
Anche il berillio ha completato il percorso: il transitorio di 0,0006 mg/m³ è scaduto l’11 luglio 2026 e oggi vale 0,0002. Resta una sola scadenza futura già fissata, quella del cadmio (transitorio 0,004 mg/m³ fino all’11 luglio 2027). È in attesa di recepimento, infine, la direttiva (UE) 2024/869, che abbassa il piombo da 0,15 a 0,03 mg/m³ e introduce per la prima volta valori vincolanti per i diisocianati: il termine era il 9 aprile 2026 e l’Italia è in procedura di infrazione.
Nella tabella convivono due famiglie di valori che è bene non confondere, perché hanno peso giuridico diverso. I VLEP italiani sono valori di legge: il loro superamento è una non conformità sanzionabile e su di essi si verifica la conformità. I TLV dell’ACGIH sono riferimenti tecnici di un’associazione scientifica statunitense, spesso più severi, aggiornati ogni anno e talvolta ritirati: non hanno valore cogente in Italia.
Li affianchiamo perché servono entrambi. Per diversi inquinanti tipici delle lavorazioni metalmeccaniche — ossido di ferro, ossido di zinco, ozono, stirene, nebbie oleose — un VLEP italiano semplicemente non esiste, e in quei casi l’igienista industriale ha bisogno di un riferimento tecnico dichiarato come tale, con l’indicazione dell’edizione. Attenzione però all’errore speculare: l’assenza di un VLEP non è un’autorizzazione a non fare nulla, perché gli obblighi degli Artt. 224 e 225 restano pieni, con l’aspirazione localizzata come misura prioritaria.
Polveri metalliche fini (alluminio, magnesio, titanio), solventi e COV possono formare con l’aria atmosfere esplosive — e un sistema di aspirazione mal progettato può trasformarsi da presidio di sicurezza a innesco del problema, concentrando gli inquinanti proprio dentro condotti e filtri. Il Titolo XI del D.Lgs. 81/08 (che recepisce la direttiva 1999/92/CE, cosiddetta ATEX “153”) impone al datore di lavoro di valutare il rischio di esplosione (Art. 290), classificare le aree in zone (Art. 293: zone 0/1/2 per gas e vapori, zone 20/21/22 per polveri combustibili) e redigere il Documento sulla protezione contro le esplosioni (Art. 294).
Sul versante delle attrezzature, la direttiva di prodotto 2014/34/UE (ATEX “114”) stabilisce i requisiti di aspiratori, ventilatori e depolveratori destinati a operare in zone classificate o a trattare atmosfere potenzialmente esplosive: categorie di apparecchi, marcatura, protezioni costruttive. Chi aspira polveri di molatura di leghe leggere o vapori di solventi deve pretendere apparecchiature con marcatura ATEX adeguata alla zona.
Il tema — classificazione delle zone, sfiati di esplosione, sistemi di soppressione e isolamento, spark detection — è sviluppato nel Capitolo 11, dedicato al rischio incendio ed esplosione nei sistemi di aspirazione. Un punto spesso frainteso: quando l’attrezzatura è una macchina marcata CE, come una cabina di verniciatura, la classificazione del suo volume interno è dichiarata dal fabbricante, mentre l’intorno resta a carico del datore di lavoro (Cap. 7, sez. 7.4.1).
Leggi e decreti dicono cosa ottenere; le norme tecniche dicono come. Rispettare le norme EN/ISO pertinenti è il modo più solido di dimostrare la conformità allo stato dell’arte richiesto dal Testo Unico. Ecco la mappa delle principali norme per ambito applicativo.
| Ambito | Norma | Cosa definisce | Capitolo Wiki |
|---|---|---|---|
| Fumi di saldatura | UNI EN ISO 21904 (parti 1-4) | requisiti di cappe, condotti e unità filtranti; classi di efficienza W1/W2/W3; prova delle torce aspiranti; portate minime dei dispositivi di cattura | Cap. 4 e 5 |
| Depolverazione | UNI 11304-1:2008 | requisiti prestazionali dei depolveratori a secco (maniche, cartucce, tasche): velocità di attraversamento, manutenzione, costi di gestione | Cap. 6 e 12 |
| Verniciatura | UNI EN 16985:2019 | cabine di verniciatura: velocità dell’aria (0,30 m/s cabine chiuse, 0,50 m/s aperte), classificazione zone pericolose, calcolo %LEL (sostituisce EN 12215 e EN 12981) | Cap. 7 |
| Esposizione professionale | UNI EN 689 | strategia di campionamento e criteri statistici per il confronto con i VLEP | Cap. 2 e 4 |
| Ventilazione generale | UNI 10339 / UNI EN 16798 | portate di aria esterna e ricambi per la ventilazione degli ambienti | Cap. 9 |
| Filtrazione aria | UNI EN ISO 16890 | classificazione dei filtri d’aria per particolato (ePM1, ePM2,5, ePM10) | Cap. 9 |
| Protezione esplosioni | UNI EN 1127-1, UNI EN 14491, UNI EN 16009 | prevenzione dell’esplosione, sfoghi di esplosione da polveri, sfogo senza fiamma per installazioni interne; per l’isolamento UNI EN 16447 e UNI EN 15089 | Cap. 11 |
| Emissioni al camino | UNI EN 10169 / UNICHIM 158 | punti di prelievo e metodi di campionamento delle emissioni convogliate | Cap. 3 |


Adeguare le lavorazioni all’Art. 225 del D.Lgs. 81/08 significa prima di tutto captare gli inquinanti dove nascono. SecureAir propone aspiratori, depuratori e apparecchiature per la qualità dell’aria industriale — bracci e banchi aspiranti, sistemi di filtrazione per fumi di saldatura certificati W3, soluzioni per polveri, nebbie oleose e COV — dimensionati sulla tua reale situazione produttiva e sulla normativa applicabile.
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Ogni volta che la valutazione del rischio non permette di escludere l’esposizione ad agenti chimici pericolosi e non è possibile eliminarli o sostituirli. L’Art. 225 del D.Lgs. 81/08 fissa una gerarchia vincolante: prima eliminazione o sostituzione, poi misure tecniche alla fonte — cioè l’aspirazione localizzata — e solo in ultima istanza i DPI. Per gli agenti cancerogeni, come i fumi di saldatura dopo la classificazione IARC del 2018, l’obbligo è ancora più stringente: ridurre l’esposizione al livello tecnicamente più basso possibile.
Il VLEP è il valore limite fissato dalla legge italiana negli Allegati XXXVIII e XLIII del D.Lgs. 81/08: è cogente. Il TLV è il valore pubblicato annualmente dall’ACGIH, un’associazione tecnico-scientifica statunitense: è un riferimento di buona tecnica, spesso più severo, ma non ha valore di legge in Italia. In sede di verifica fa fede il VLEP; il TLV è utile in progettazione e dove un VLEP non esiste.
No. Diversi inquinanti comuni — ossido di ferro, ossido di zinco, ozono, stirene, nebbie oleose — non hanno un VLEP nell’ordinamento italiano, ma restano pienamente applicabili gli obblighi generali degli Artt. 224 e 225: eliminare o ridurre il rischio alla fonte. L’assenza di un numero da confrontare non è un’autorizzazione a non captare.
La violazione degli obblighi di protezione dagli agenti chimici espone il datore di lavoro a sanzioni penali con ammenda e arresto, negli importi indicati nel box della sez. 2.1. Al di là della sanzione, l’inadempimento pesa in caso di malattia professionale riconosciuta: la mancata adozione delle misure alla fonte è il primo elemento che viene contestato.
Ha recepito la direttiva (UE) 2022/431, estendendo la disciplina del Capo II agli agenti tossici per la riproduzione e sostituendo integralmente gli Allegati XXXVIII e XLIII. Per chi si occupa di aspirazione l’effetto più rilevante è indiretto ma concreto: la scadenza delle misure transitorie su cromo VI e nichel nel gennaio 2025 ha reso molto più severi i valori applicabili alla saldatura dell’acciaio inox (Cap. 4).
Le principali norme e i principali atti citati in questo capitolo. La mappa completa delle norme tecniche per settore è nella sez. 2.6; l’indice generale della normativa è nel Cap. 16, sez. 16.4 e 16.5.
| Codice | Titolo | Anno | Rilevanza |
|---|---|---|---|
| D.Lgs. 81/08 Tit. IX Capo I | Protezione da agenti chimici (Art. 221-232) | 2008 | Sez. 2.1 |
| D.Lgs. 81/08 Tit. IX Capo II | Agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici (Art. 233-245) | 2008 | Sez. 2.2 |
| D.Lgs. 81/08 Tit. XI | Protezione da atmosfere esplosive (Art. 287-297) | 2008 | Sez. 2.5 |
| D.Lgs. 81/08 All. XXXVIII | Valori limite di esposizione professionale – agenti chimici | 2008 | Sez. 2.4 |
| D.Lgs. 81/08 All. XLIII | Valori limite – cancerogeni, mutageni e reprotossici | 2008 | Sez. 2.4 |
| D.Lgs. 135/2024 | Recepimento dir. (UE) 2022/431: sostituzione degli allegati | 2024 | Sez. 2.4 |
| Dir. (UE) 2024/869 | Valori limite per piombo e diisocianati (non ancora recepita) | 2024 | Sez. 2.4 |
| D.Lgs. 152/06 Parte V | Emissioni in atmosfera: Art. 269, 271, 272, 275 | 2006 | Sez. 2.3 |
| Dir. 1999/92/CE | ATEX luoghi di lavoro – obblighi del datore di lavoro | 1999 | Sez. 2.5 |
| Dir. 2014/34/UE | ATEX prodotti – apparecchi per zone esplosive | 2014 | Sez. 2.5 |
| UNI EN 689 | Valutazione dell’esposizione per inalazione – strategia di misura | 2018 | Sez. 2.4 |
Questo capitolo tratta il quadro nazionale ed europeo. Sul versante delle emissioni in atmosfera, però, limiti, soglie e prescrizioni sono fissati dalle autorizzazioni di carattere generale adottate da regioni e province, e variano sensibilmente da territorio a territorio: la stessa saldatura ha un limite polveri di 10 mg/Nm³ in Lombardia e di 5 mg/Nm³ in Emilia-Romagna.
Prima di progettare un impianto o presentare una domanda, verificare sempre l’atto vigente dell’autorità competente per il proprio territorio: l’elenco completo è nella tabella 15.12 del Cap. 15.
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