Quando un sistema di aspirazione localizzata cattura fumi, polveri o vapori dall’ambiente di lavoro, li depura e li espelle all’esterno tramite camino, quell’aria diventa un’emissione in atmosfera soggetta a normativa ambientale. Il D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale) disciplina questo aspetto, complementare alla tutela dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08 già trattata nel Cap. 2.
Questo capitolo è una guida pratica: spiega quando serve l’autorizzazione, quale tipo richiedere, quali limiti rispettare al camino, come dimensionare correttamente il punto di emissione, e cosa fare in caso di guasto. Affronta anche la scelta strategica tra ricircolo ed espulsione.
La Parte V del D.Lgs. 152/06 stabilisce il principio: tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato e inviate all’esterno. L’autorizzazione è obbligatoria per qualsiasi stabilimento che produca emissioni, salvo le eccezioni previste.
L’Art. 269 disciplina l’autorizzazione ordinaria. La domanda va alla Provincia/Città Metropolitana con descrizione del ciclo produttivo, caratteristiche degli abbattitori, dati emissivi e planimetria. L’autorizzazione fissa: valori limite specifici, prescrizioni tecniche, metodi di campionamento e periodicità dei controlli. Tempi: 120-150 giorni.
L’Art. 272 è la via semplificata. L’azienda aderisce all’autorizzazione generale presentando domanda e relazione tecnica semplificata. L’attività può partire 45 giorni dopo la comunicazione. Le Regioni definiscono gli allegati tecnici: in Lombardia il DDS 8213/2009 (ora DDUO 7082/2024) ne prevede 36, tra cui l’Allegato 30 (saldatura) e l’Allegato 32 (lavorazioni meccaniche).
Art. 272, comma 5: esenzioni. Non sono soggette ad autorizzazione le attività a inquinamento scarsamente rilevante (Allegato IV, Parte I, D.Lgs. 152/06). Ma l’esenzione ambientale non esonera dall’obbligo di aspirazione alla fonte (Art. 225, D.Lgs. 81/08).

Per le PMI, il D.P.R. 59/2013 ha introdotto l’AUA, che ingloba fino a sette titoli autorizzativi in un unico provvedimento (scadenza 15 anni), presentabile tramite SUAP.
I limiti definiscono la concentrazione massima di inquinanti nell’effluente gassoso, in mg/Nm³ (0 °C, 101,3 kPa, gas secco). Variano per inquinante e Regione.
| Inquinante | Limite naz. (mg/Nm³) | Lombardia DDUO 7082/2024 (ex DDS 8213/2009) | Emilia-Romagna | Lavorazione |
|---|---|---|---|---|
| Polveri totali | Variabile* | 10 | 5 | Saldatura |
| Cromo (Cr) | 0,5 | 0,1 | 0,1 | Saldatura inox |
| Nichel (Ni) | 1 | 0,1 | 0,1 | Saldatura inox |
| Cadmio (Cd) | 0,05 | 0,1 | Saldatura | |
| Piombo (Pb) | 5 | 0,1 | Saldatura | |
| Stagno (Sn) | 2 | Brasatura | ||
| COV | 50-150 | 50 | Variabile | Verniciatura |
* I limiti regionali Art. 272 sono generalmente più restrittivi. L’Emilia-Romagna spicca con 5 mg/Nm³ per le polveri da saldatura.
I risultati delle analisi devono riportare: portata in Nm³/h, concentrazione in mg/Nm³, temperatura dell’effluente e condizioni operative durante le misure (D.Lgs. 152/06 e norme tecniche UNICHIM).
È la confusione più frequente quando si legge un rapporto di prova. Il limite al camino nasce dal D.Lgs. 152/06, si misura nell’effluente a valle del filtro ed è espresso in mg/Nm³, cioè su metro cubo normalizzato a 0 °C e 101,3 kPa con gas secco. Il valore limite di esposizione professionale nasce dal D.Lgs. 81/08, si misura nell’aria che respira il lavoratore ed è espresso in mg/m³ alle condizioni ambientali. Numeri simili, grandezze diverse: confrontarli direttamente non ha senso.
La conseguenza pratica è che i due adempimenti non si sostituiscono a vicenda. Un camino perfettamente entro i limiti può convivere con una captazione inefficace, perché i fumi che non vengono catturati non passano nemmeno dal filtro e quindi non compaiono in nessuna analisi. Vale anche il contrario: un’aspirazione eccellente in reparto non esonera dal rispettare i limiti allo scarico. I valori limite di esposizione sono nel Cap. 2 e, in forma completa, nel Cap. 16 sez. 16.3.
L’Allegato 30 del DDS 8213/2009 (ora DDUO 7082/2024) copre tutte le tipologie di saldatura: arco elettrico (TIG, MIG, MAG), arco sommerso, a gas, saldobrasatura, brasatura, plasma, laser, alluminotermia.
Se il consumo di materiali di apporto (esclusi gas tecnici) è inferiore a 50 kg/anno, la ditta è esonerata dalle analisi periodiche. L’esonero riguarda solo gli obblighi analitici, non l’aspirazione. Per taglio e saldatura al plasma, non vi è mai esonero.
In pratica: carpenteria con 30 kg/anno di filo MIG = sotto soglia: aspirazione sì, analisi no. Se salda anche al plasma, anche con 5 kg/anno le analisi sono obbligatorie.
Polveri: 10 mg/Nm³. Cr, Ni, Cd, Co, Pb: 0,1 mg/Nm³ ciascuno. Sn: 2 mg/Nm³ (brasatura). Abbattitori ammessi: solo depolveratori a secco — filtri a tessuto (D.MF.01) e a cartucce (D.MF.02).
Il camino non è un semplice tubo che sbuca dal tetto: è un componente progettato che deve garantire la corretta dispersione degli inquinanti in atmosfera, evitare il ricadimento dei fumi sulla copertura e sulle aree circostanti, e consentire il campionamento analitico. Un camino mal dimensionato può causare problemi sia ambientali (lamentele del vicinato, contestazioni ARPA) sia di sicurezza (ricircolo di fumi nelle prese d’aria dell’edificio).
La velocità dell’effluente gassoso all’uscita del camino è il parametro più critico — e va scelta come equilibrio, non massimizzata. Una velocità troppo bassa causa il fenomeno del downwash (ricadimento del pennacchio lungo la parete esterna del camino o sulla copertura), vanificando la funzione di dispersione. Una velocità troppo alta genera rumore aerodinamico, vibrazioni e perdite di carico (quindi consumi) crescenti.
Le buone pratiche internazionali (ASHRAE, cap. “Building Air Intake and Exhaust Design”) indicano una velocità di uscita non inferiore a circa 10 m/s (2.000 fpm) per garantire sovralzo del pennacchio e diluizione, e comunque almeno 1,5 volte la velocità del vento di progetto in quota per evitare il downwash. Oltre i 15-20 m/s (3.000-4.000 fpm), rumore, vibrazioni e costi energetici diventano un problema rilevante: la fascia di progetto tipica per le applicazioni industriali è quindi 10-15 m/s, da tarare caso per caso — verso l’alto solo dove la dispersione lo richiede davvero, e sempre verificando l’impatto acustico del punto di emissione (cfr. sez. 3.4.8). Le autorizzazioni possono comunque prescrivere valori specifici, che prevalgono.
Il diametro del camino si calcola in funzione della portata dell’effluente gassoso e della velocità di uscita desiderata, con la formula:
D = √(4Q / πv)
dove D è il diametro interno del camino in metri, Q è la portata volumetrica in m³/s e v è la velocità di uscita in m/s.
La tabella seguente riporta i diametri indicativi per le portate più comuni negli impianti di aspirazione industriale, calcolati per una velocità di uscita di 12 m/s.
| Portata (m³/h) | Portata (m³/s) | Diametro camino (mm) | Applicazione tipica |
|---|---|---|---|
| 1.000 | 0,28 | 170 | 1 postazione saldatura |
| 2.000 | 0,56 | 245 | Banco aspirante |
| 3.000 | 0,83 | 300 | 2-3 postazioni |
| 5.000 | 1,39 | 385 | Piccola carpenteria |
| 8.000 | 2,22 | 485 | Carpenteria media |
| 10.000 | 2,78 | 545 | Cabina verniciatura |
| 15.000 | 4,17 | 665 | Sistema centralizzato |
| 20.000 | 5,56 | 770 | Grande installazione |
Valori calcolati per v = 12 m/s. Per diametri commerciali, arrotondare al diametro standard superiore (es. DN 200, DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600, DN 800).
L’altezza del camino deve garantire che il pennacchio si disperda senza ricadere sulla copertura o sugli edifici adiacenti. Le regole di buona tecnica prevedono:
Il camino deve superare di almeno 1 metro il colmo del tetto dell’edificio in cui è installato. Se l’edificio ha copertura piana, il riferimento è il bordo superiore dell’attico o del parapetto. In presenza di edifici più alti nel raggio di 10 metri, il camino deve superare il livello del tetto dell’edificio più alto di almeno 1 metro, oppure deve essere adeguatamente distanziato.
Alcune Regioni prescrivono altezze minime specifiche: ad esempio, le linee guida emiliano-romagnole prevedono un’altezza minima di 8-10 metri dal piano campagna per le emissioni industriali, salvo diverse prescrizioni autorizzative. Le autorizzazioni ordinarie (Art. 269) possono fissare altezze maggiori sulla base dello studio di dispersione degli inquinanti.

La scelta del terminale del camino è fondamentale per la corretta dispersione e per evitare il downwash.
Errore frequente – il cappello antipioggia: il cappello antipioggia a disco è il nemico della dispersione: deflette il pennacchio verso il basso e può causare ricaduta dei fumi sulla copertura, sulle prese d’aria dell’edificio e nelle aree di pertinenza. In caso di ispezione, è uno dei primi elementi contestati. Per la protezione dall’acqua, usare un terminale conico a basso angolo o una testa di moro.
Il camino deve essere posizionato in modo che il pennacchio non venga captato dalle prese d’aria dell’edificio stesso o degli edifici adiacenti. La regola pratica: almeno 8-10 metri di distanza orizzontale tra il punto di emissione e qualsiasi presa d’aria, finestra apribile o apertura di ventilazione. Se questa distanza non è raggiungibile, è necessario aumentare l’altezza del camino o adottare il ricircolo.
Le norme UNI EN 13284-1 e UNI EN 15259 definiscono la posizione dei punti di prelievo: almeno 5 diametri a valle di perturbazioni (curve, restringimenti, confluenze) e almeno 2 diametri a monte dello sbocco o di altre perturbazioni. Questa distanza garantisce un profilo di velocità sufficientemente uniforme per un campionamento rappresentativo.
In pratica, ciò significa che il tratto rettilineo terminale del camino deve avere una lunghezza minima di 7 diametri (5D + 2D). Per un camino da DN 300 (300 mm), il tratto rettilineo minimo è di circa 2,1 metri. Se le condizioni impiantistiche non lo consentono, l’esercente può concordare posizioni alternative con ARPA, documentandone l’adeguatezza.
I punti di emissione devono essere identificati con segnaletica (E1, E2, E3) e l’accesso deve essere conforme alle norme di sicurezza: piattaforma di lavoro, parapetti, scala a pioli con gabbia o gradini, secondo il D.Lgs. 81/08.
I camini industriali per aspirazione fumi sono generalmente realizzati in acciaio zincato (per applicazioni standard con polveri inerti), acciaio inox AISI 304 o 316 (per fumi contenenti acidi, cromo, nichel o solventi aggressivi), o polipropilene/PVC (per fumi umidi acidi a bassa temperatura, come quelli da trattamenti galvanici). Il diametro interno deve corrispondere al diametro calcolato; la parete deve avere spessore adeguato alla resistenza meccanica (vento, neve) e alla temperatura dell’effluente.
Un aspetto spesso trascurato in fase di progetto — e ricordato solo dopo la prima lamentela del vicinato — è che il camino è anche una sorgente acustica. Il rumore arriva da tre vie: il rumore del ventilatore trasmesso lungo le condotte fino allo sbocco, il rumore aerodinamico generato dall’effluente stesso (che cresce rapidamente con la velocità di uscita), e le vibrazioni trasmesse dalle staffe alla struttura dell’edificio.
Sul piano normativo si applica il quadro della Legge 447/1995 e del DPCM 14/11/1997: limiti di emissione e immissione secondo la classe acustica dell’area (dalla zonizzazione comunale) e criterio differenziale presso i ricettori (max +5 dB(A) diurni e +3 dB(A) notturni rispetto al rumore residuo). Attenzione ai sistemi che lavorano su più turni o di notte: i limiti notturni sono i più severi e il camino che “di giorno non si sente” può diventare il problema alle 23. Molti enti richiedono la valutazione previsionale di impatto acustico (redatta da tecnico competente in acustica) già in fase di pratica autorizzativa, specie in prossimità di ricettori residenziali.
Le mitigazioni tipiche, in ordine di efficacia progettuale: mantenere la velocità di uscita nella parte bassa della fascia utile (sez. 3.4.1); interporre un silenziatore a setti fonoassorbenti tra ventilatore e camino; installare il ventilatore su supporti antivibranti con giunti flessibili sulle condotte; scegliere ventilatori dimensionati nel punto di massimo rendimento (un ventilatore “tirato” è un ventilatore rumoroso); orientare e posizionare lo sbocco tenendo conto dei ricettori più vicini. Il silenziatore introduce una perdita di carico aggiuntiva che va considerata nel dimensionamento del ventilatore fin dall’inizio: aggiungerlo dopo, a impianto contestato, costa sempre di più.
L’aria depurata viene reimmessa nell’ambiente (ricircolo) o espulsa all’esterno (espulsione)?

| Parametro | Ricircolo | Espulsione |
|---|---|---|
| Autorizzazione | Non necessaria | Obbligatoria (Art. 269/272) |
| Analisi al camino | Non richieste | Periodiche obbligatorie |
| Risparmio energetico | Alto (conserva calore/fresco) | Nessuno (aria persa) |
| Filtrazione | W3 >99% | Sufficiente per limiti camino |
| Monitoraggio interno | Necessario e continuo | Non specificamente richiesto |
| Costo iniziale | Più alto | Più basso |
| Costo operativo/anno | Più basso (5.000-15.000 € risp.) | Più alto (energia + analisi) |
La Scheda Tecnica n. 1 della Regione Emilia-Romagna (ARPA/SPSAL, 1991) resta il documento di riferimento più organico sulle condizioni di ammissibilità del ricircolo in Italia. Stabilisce che il ricircolo può essere ammissibile solo per limitati e selezionati processi e subordinatamente al rispetto di 13 condizioni:
Divieti assoluti al ricircolo (Scheda ER 1991): 5.1 Il ricircolo NON è mai ammesso quando nell’aria sono presenti sostanze cancerogene o sospette cancerogene o allergizzanti per le quali non esistono livelli di soglia. 5.2 Il ricircolo in impianti fissi NON è mai ammesso al di fuori dei periodi di riscaldamento (la ragion d’essere del ricircolo è il risparmio energetico nella stagione fredda).
La scheda prevede inoltre un libretto dell’impianto di ricircolo (punto 6.7), a disposizione degli enti di controllo, contenente: descrizione dell’impianto, caratteristiche di progetto (portate, pressioni, velocità), risultati dei controlli dopo la messa in servizio, piano di manutenzione, risultati dei controlli periodici, misure da prendere in caso di guasto.
Questo documento, sebbene risalente al 1991 e basato sul DPR 303/56 (ora abrogato e sostituito dal D.Lgs. 81/08), resta un riferimento tecnico valido perché i principi ingegneristici e le cautele sanitarie non sono cambiati. Anzi, con la classificazione IARC 2018 dei fumi di saldatura come cancerogeni certi, il divieto di ricircolo per i cancerogeni (punto 5.1) ha acquisito un’importanza ancora maggiore.
Il ricircolo non è sempre accettato dagli enti locali. Il ricircolo dell’aria depurata in ambiente di lavoro è un tema tecnico-normativo delicato e non univoco. Sebbene dal punto di vista del D.Lgs. 152/06 il ricircolo non configuri un’emissione in atmosfera (e quindi non richieda autorizzazione ambientale), la sua accettabilità da parte degli organi di vigilanza varia significativamente sul territorio.
Alcune ASL, Dipartimenti ARPA e Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) possono richiedere garanzie aggiuntive o, in alcuni casi, non accettare il ricircolo per determinate tipologie di inquinanti — in particolare per gli agenti cancerogeni (fumi di saldatura, cromo VI, polveri di legno duro). Questo orientamento è legato al principio di massima cautela e alla difficoltà di garantire nel tempo l’efficienza del sistema filtrante senza un monitoraggio continuo e rigoroso.
Prima di optare per il ricircolo, si raccomanda di:
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Il DDS 8213/2009 (ora DDUO 7082/2024) prescrive: se non esistono abbattitori di riserva e si verifica un’interruzione del sistema di abbattimento, l’esercente deve procedere all’arresto totale del ciclo produttivo collegato e comunicarlo entro 8 ore a Provincia, Comune e ARPA. Riattivazione solo dopo ripristino.
Guasto = fermo produzione. Manutenzione preventiva e ricambi critici a magazzino (cartucce, elettrovalvole) non sono un costo: sono un’assicurazione contro il fermo.
Manutenzione parziale (quindicinale): verifica visiva, controllo organi meccanici, parametri di funzionamento (perdite di carico, portata).
Manutenzione totale (semestrale): verifica completa, pulizia/sostituzione filtranti, ermeticità condotte, verifica camino e punti di prelievo. Registro di manutenzione obbligatorio.
Cap. 12: piano manutenzione completo con checklist. secureair.it/wiki-aria-industriale/monitoraggio-manutenzione/
L’Art. 270 prescrive la verifica della convogliabilità tecnica delle emissioni diffuse: ARPA può imporre la captazione. Punto chiave: ricircolo = nessuna emissione in atmosfera = nessuna autorizzazione. Espulsione = emissione convogliata = autorizzazione necessaria.
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Le informazioni contenute in questo capitolo hanno carattere tecnico-divulgativo e si basano sulla legislazione nazionale (D.Lgs. 152/06, D.Lgs. 81/08) e sugli allegati tecnici della Regione Lombardia (DDS 8213/2009, ora DDUO 7082/2024), tra i più dettagliati in Italia.
In Italia, le competenze in materia di emissioni in atmosfera sono delegate alle Regioni, alle Province e alle Città Metropolitane, che possono adottare limiti, prescrizioni, soglie e procedure anche significativamente diversi tra loro. Valori limite, tipologie di abbattitori ammessi, soglie di esenzione, periodicità dei controlli e requisiti dei camini possono variare da Regione a Regione e, in alcuni casi, da Provincia a Provincia.
Si raccomanda di verificare sempre le prescrizioni specifiche vigenti nella propria area di competenza territoriale, consultando gli allegati tecnici regionali, le delibere provinciali e, se necessario, il Dipartimento ARPA locale. Per un supporto personalizzato, l’ufficio tecnico SecureAir è a disposizione per analizzare il quadro normativo applicabile alla vostra azienda.
Approfondisci: Cap. 15 — Normative regionali: guida regione per regione (secureair.it/wiki-aria-industriale/normative-regionali/)
Chiudiamo con un po’ di leggerezza — ma solo nella forma. Dieci errori classici in materia di emissioni, autorizzazioni e camini: se vi riconoscete in qualcuno, siete in ottima e numerosa compagnia. L’importante è rimediare prima dell’ispezione.
La morale: quasi tutti questi errori nascono dall’idea che il camino sia “l’ultimo tubo” dell’impianto, da risolvere alla fine con quello che c’è. È vero il contrario: emissione, camino e pratica autorizzativa si progettano insieme al sistema di aspirazione, dal primo giorno.
No. Senza emissione verso l’esterno, non serve autorizzazione D.Lgs. 152/06. Resta l’obbligo D.Lgs. 81/08 di garantire la qualità dell’aria interna con filtrazione ad alta efficienza.
In Lombardia (Allegato 30): 50 kg/anno di materiali di apporto. Sotto soglia: esonerati dalle analisi, non dall’aspirazione. Eccezione: plasma → analisi sempre obbligatorie.
Calcola il diametro con D = √(4Q/πv), dove Q è la portata in m³/s e v la velocità di uscita (10-15 m/s). Il camino deve superare il colmo del tetto di almeno 1 metro. Evita il cappello antipioggia tradizionale: usa terminale aperto o conico a basso angolo. Prevedi un tratto rettilineo di almeno 7 diametri per il punto di prelievo secondo UNI EN 13284-1 e UNI EN 15259.
La regola dei 5 diametri a valle e 2 a monte serve a garantire un profilo di velocità uniforme, senza il quale il campionamento non è rappresentativo. Quando il layout non consente il tratto rettilineo necessario, la strada non è ignorare il requisito ma concordare preventivamente con ARPA una posizione alternativa, documentandone l’adeguatezza. Farlo prima dell’installazione costa un’email; farlo dopo può significare rifare il camino.
No: senza emissione convogliata verso l’esterno non c’è un punto di emissione da autorizzare ai sensi del D.Lgs. 152/06. Ma il ricircolo non è una scorciatoia amministrativa: resta soggetto alle condizioni di ammissibilità della sez. 3.5.2, è vietato per gli agenti cancerogeni — quindi non praticabile per i fumi di saldatura su acciaio inox — e richiede filtrazione di classe adeguata con controllo dell’efficienza. In diverse regioni è disciplinato espressamente negli allegati tecnici (Cap. 15 sez. 15.11.3).
Le principali norme citate o rilevanti per i temi trattati in questo capitolo.
| Codice | Titolo | Anno | Rilevanza |
|---|---|---|---|
| D.Lgs. 152/06 | Testo Unico Ambientale – Parte V | 2006 | Fondamentale |
| DDS 8213/2009 (ora DDUO 7082/2024) | Allegati tecnici Art. 272 Lombardia (36 allegati) | 2009/2024 | Sez. 3.2-3.3 |
| D.P.R. 59/2013 | Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) | 2013 | Sez. 3.1 |
| UNI EN 15259 | Qualità aria – Punti di prelievo emissioni | 2008 | Sez. 3.4 |
| UNI EN 13284-1 | Determinazione polveri a bassa concentrazione | 2017 | Sez. 3.4 |
| UNI EN ISO 21904-2 | Efficienza di separazione fumi saldatura (W1/W2/W3) | 2020 | Sez. 3.5 |
| UNICHIM 158 | Campionamento polveri in emissioni convogliate | 1988 | Sez. 3.2 |
| L. 447/1995 | Legge quadro sull’inquinamento acustico | 1995 | Sez. 3.4.8 |
| DPCM 14/11/1997 | Valori limite delle sorgenti sonore (classi acustiche, criterio differenziale) | 1997 | Sez. 3.4.8 |
| D.Lgs. 152/06 Art. 275 | Emissioni di COV da attività con solventi – obblighi specifici | 2006 | Sez. 3.1 |
| DPR 462/01 | Verifiche periodiche impianti di terra e in luoghi con pericolo di esplosione | 2001 | Sez. 3.4 |
| Atti regionali (ACG) | Allegati tecnici per le attività in deroga – variabili per territorio | Cap. 15 tab. 15.12 |
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